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Regolamento emissioni elettromagnetiche radio-frequenza

Oggetto del presente Regolamento sono i seguenti impianti:
- Gli impianti radioelettrici di telecomunicazione per telefonia cellulare (S.R.B.),
- Impianti di trasmissione radio-televisivi,
- Ponti radio, con esclusione di quelli di tipo direzionale, e di tutti quelli al servizio dei Ministeri, delle attività pubbliche di Regione, Provincia e Comune.
- Impianti radio-amatoriali (normati all' Art. 22).
Tutti i suddetti impianti operano nell' intervallo di frequenza compresa tra i 100 kHz ed i 300 GHz (RF).
Il presente regolamento prende in considerazione quanto enunciato nella nuova Legge-quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed applica quanto è stato normato nel D.M. n° 381/98.
LEGGE-QUADRO N° 36/01 - D.M. N° 381/98



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