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Assegno di maternità

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

 


DescrizionePer chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
 - essere madri cittadine: italiane, comunitarie, di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
 - essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
 - avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
 - avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.     

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
 - se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
 - in caso di decesso della madre del neonato  (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).


Il limite relativo al modello ISEE è pari a 19.185,13 €.



Le domande per la concessione dell'assegno per la maternità devono essere presentate entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
Recarsi al CAF CISL vicino alla stazione convenzionato con il Comune di Trino per la compilazione della domanda.
Consegnare la domanda in segreteria unitamente all'attestazione ISEE in corso di validità, documento di riconoscimento del richiedente ed il permesso di soggiorno (se non cittadini italiani).
Per la richiesta del Bonus maternità è necessario anche il permesso di soggiorno del nuovo nato, in sua assenza, basta la ricevuta della richiesta dello stesso ed il bollettino pagato.

Pagina aggiornata il 07/11/2023 14:17

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