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Commissione elettorale comunale

In relazione al disposto dell’art. 12, 1^ comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/67 n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:

“Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva all’elezione del Sindaco e della Giunta Municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione rimane in carico fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (Comma: modificato dall’art. 26 della legge 24/11/2000 n. 340; sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21/12/05 n. 270) La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni. (Comma così sostituito: dall’art. 26 della legge 24/11/2000 n. 340; dall’art. 10, c. 2 della legge 21/12/05 n. 270) modificato dall’art.3 quinquies, c.2, D.L. 03/01/2006 n.1 e legge di conversione 28/01/06 n.22”

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